SIAE e canone RAI: quando è obbligatorio pagarli in B&B o in una struttura ricettiva

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Diritti, canoni, tasse… parole e paroloni che, prima o poi, sentiamo tutti. E non importa quanto ci interessi guardare la TV, ascoltare la radio o metter su della musica. Perché, se gestiamo una struttura ricettiva, potremmo avere degli obblighi in merito…

Partiamo da un punto fermo!

Direttamente dal sito della SIAE, in merito alle strutture ricettive

Il permesso per musica di sottofondo autorizza l’utilizzo della musica tutelata dalla SIAE negli ambienti comuni e nelle singole camere di strutture ricettive quali, ad esempio, hotel, villaggi turistici e bed & breakfast. La diffusione, che può avvenire con radio, televisori, cd ecc, è finalizzata a rendere più gradevole la permanenza degli ospiti presso le strutture.

Per la musica di sottofondo, il compenso per il diritto d’autore si corrisponde tramite un abbonamento annuale o periodico, di importo variabile a seconda della tipologia e del numero di apparecchi utilizzati e di altri parametri quali le stelle per gli alberghi e strutture analoghe. Per gli aderenti ad associazioni di categoria che hanno sottoscritto specifici accordi con la SIAE sono previste riduzioni tariffarie.

Nota bene
Dal permesso per musica di sottofondo sono escluse le altre tipologie di utilizzazioni che possono avere luogo come ad esempio feste da ballo ed esecuzioni dal vivo.

Per sottoscrivere il permesso e per ulteriori informazioni puoi rivolgerti agli Uffici SIAE territoriali oppure utilizzare i servizi online. Per ulteriori informazioni sono disponibili anche i canali via web o telefono al seguente link.

Si ricorda che per l’utilizzo di musica registrata sono dovuti anche i compensi per i diritti connessi spettanti ai produttori fonografici. SIAE per le strutture ricettive ha il mandato per svolgere l’attività di riscossione anche di tali compensi

Decreto-legge del 21 febbraio 1938, n. 246, convertito in legge n. 880, il 4 giugno 1938

Art. 1 – Chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto. 

Aggiungiamo: indipendentemente dall’uso che ne fa.

Il canone, pertanto, è una tassa sul possesso, non anche sull’utilizzo. D’acchito, pertanto, vien da sé sostenere che il titolare di un B&B sia tenuto a pagare qualora gli apparecchi siano collocati in locali accessibili ai clienti.

La ratio di questa scelta sta nella circostanza che, nel momento in cui si hanno uno o più apparecchi, non sia agevole dimostrare l’uso che ognuno ne faccia. Pertanto, per evitare uno sconsiderato numero di controlli, si riconduce la tassa alla presunzione, dichiarazione o constatazione di possesso.

SIAE e B&B

La SIAE – società a tutela del diritto d’autore – esige il pagamento del canone anche dai bed and breakfast, in quanto li ritiene esercizi pubblici (equivalenti a bar, ristoranti e strutture alberghiere).

Considerando che alla SIAE interessa l’esecuzione pubblica di musica di proprietà di terzi, al pari degli esercizi pubblici di cui sopra è richiesto il pagamento dei diritti anche in caso di eventi o feste free entry.

Anche l’ANBBA (associazione nazionale B&B) conferma la posizione della SIAE.

Eccezioni

La prima eccezione riguarda “scuole, convitti e istituti di ricovero, dove si stabilisce che non è considerata pubblica l’esecuzione, rappresentazione o recita di un’opera”.

La seconda, più che un’eccezione in senso stretto, è un aggiramento dell’ostacolo. La struttura, anziché delle TV, può dotare i locali di computer. Questo permette di aggirare la caratteristica del possesso, fondamento per l’esazione.

Un terzo modo, per eludere la richiesta monetaria in caso di feste private o in un pubblico esercizio, è il ricorso alle licenze CC (Creative Commons). Dal sito italiano:

Le licenze Creative Commons sono contratti attraverso i quali il titolare dei diritti d’autore concede ad una generalità di soggetti indefiniti l’autorizzazione all’uso dell’opera. Il licenziante, dunque, non cede i propri diritti ma ne concede il godimento a terzi (licenziatari) a determinate condizioni. Le licenze CC si basano sul concetto di “some rights reserved”, in base al quale, il titolare decide quali diritti riservare e quali concedere in uso. Alla stregua delle condizioni generali di contratto, le licenze Creative Commons, seppure predisposte da un terzo (ossia dalla omonima organizzazione no -profit) e non da uno dei contraenti, esplicano la loro efficacia e quindi si ritengono regolarmente concluse al momento dell’utilizzo dell’opera secondo i termini dettati dalla specifica licenza adottata dal titolare dei diritti.

L’organizzazione, nata in America, è senza scopo di lucro e ha permesso di estendere l’elenco delle opere condivisibili e utlizzabili in pubblico. Ovviamente, il tutto legalmente.

Si sottolinea che queste licenze scardinano solo parzialmente la ferrea disciplina del copyright (“tutti i diritti sono riservati”). Basta individuare i diritti accessibili e non, per poter riprodurre i brani in pubblico.

Canone RAI

Il primo dubbio riguarda un eventuale doppio esborso per il canone ordinario e quello speciale.

La stessa RAI ha stabilito che la distinzione resti tale, in quanto il canone ordinario è dovuto per il possesso di televisore o radio a uso personale. Il secondo, invece, si impone per tutti gli apparecchi dislocati nelle aree accessibili ai clienti. Camere, zona colazione, etc.

Per evitare la doppia tassa è possibile, tuttavia, rinunciare alla TV e alla radio negli ambienti privati.

Dal sito della Rai in merito agli obblighi per i bed and breakfast:

la detenzione di un apparecchio televisivo fuori dall’ambito familiare comporta l’obbligo di stipulare un canone speciale. Pertanto, in tutti quei casi in cui l’apparecchio sia installato in locali che ne permettano la visione anche ai propri clienti, è dovuto non già il canone ordinario, ma quello speciale.

Nonostante le eccezioni da parte della associazione laziale B&B, il Ministero delle Comunicazioni si è pronunciato, nel novembre del 200, a conforto della posizione appena citata, confermando l’obbligo del pagamento del canone speciale anche per queste attività.

Dal 1° gennaio 2016, inoltre, alla normativa – invariata – riguardante il canone speciale per la detenzione di dispositivi fuori dall’ambito familiare si è aggiunta la impossibilità di disdetta per suggellamento dei dispositivi.

Nemmeno le attività stagionali agevolano il risparmio. La RAI continua:

in ragione della classificazione relativa ai canoni speciali, disciplinata dall’art. 16 della l. 23/12/1999, n. 488, non è prevista una differenziazione dell’ammontare del canone a seconda del periodo di apertura e quindi non è più possibile applicare una riduzione di canone per gli alberghi o gli esercizi pubblici ad apertura stagionale.

Cosa succede se non pago?

La non ottemperanza può essere accertata dalla Guardia di Finanza che può, inoltre, comminare una sanzione amministrativa di importo compreso tra 103,29 e 516,45 euro.

Ma RAI fa una ulteriore specificazione: è possibile, talvolta, procedere con la deducibilità fiscale del canone speciale, in quanto l’IVA è già compresa in questo abbonamento:

ai fini dell’eventuale recupero dell’imposta, i titolari di canone speciale sono autorizzati a considerare fattura la ricevuta del versamento effettuato solo tramite il bollettino prestampato e il modulo salvo buon fine della domiciliazione bancaria, inviati dalla Rai-Radiotelevisione italiana. Inoltre, qualora sussistano i presupposti fiscali, la restante parte del canone speciale può essere dedotto dal reddito di impresa ai sensi del D.P.R. 22/12/1986, n. 917.7.

Come già detto per il canone Siae che non si paga per il possesso di computer, anche la Rai ricorda in un comunicato pubblicato on line che l’abbonamento “non è dovuto per i computer privi di sintonizzatore”.

Tirando le somme

  • I B&B, con o senza partita IVA, che dispongono di apparecchi televisivi solo nella propria abitazione (quindi non nei locali destinati agli ospiti – camere, zone comuni, etc – non sono tenuti al pagamento dei diritti SIAE.
  • I B&B, con o senza partita IVA, che dispongono di apparecchi televisivi nella propria abitazione in zone di uso esclusivo degli ospiti o con essi condivise, sono tenuti al pagamento dei diritti SIAE.
  • Gli affittacamere che dispongono di uno o più televisori, sono tenuti al pagamento dei diritti SIAE.

A quanto ammontano i diritti? Dipende.

Il vuoto legislativo impone un accordo preventivo tra il titolare\gestore della struttura e la sede SIAE locale. Questo perché la somma dipende dal numero di apparecchi detenuti.

 

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