Obbligo di estintori e rilevatori di gas per locazioni brevi e turistiche

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Nel 2023 è stata introdotta una nuova legge che ha portato significative novità nel settore delle locazioni brevi e turistiche, introducendo il Codice Identificativo Nazionale (CIN) e nuovi requisiti di sicurezza obbligatori. La normativa prevede che tutte le attività di locazione turistica, sia con partita IVA che senza, debbano dotarsi di estintori e rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio, rispettando precise disposizioni tecniche.

Requisiti di sicurezza per le locazioni brevi

La legge stabilisce che ogni immobile destinato alla locazione breve debba essere equipaggiato con rilevatori di gas e monossido di carbonio funzionanti, oltre a estintori portatili a norma di legge. Questi dispositivi devono essere installati in posizioni ben visibili e accessibili, in particolare vicino agli ingressi e nelle aree a maggior rischio. Per gli estintori, la normativa prevede che ve ne sia almeno uno ogni 200 metri quadrati, con un minimo di uno per piano, sempre collocato in maniera tale da poter essere raggiunto con facilità.

Strutture con gestione imprenditoriale

Le unità immobiliari gestite in forma imprenditoriale devono soddisfare ulteriori requisiti di sicurezza degli impianti, come previsto dalle normative nazionali e regionali. Questo implica l’adeguamento agli standard tecnici riguardanti gli impianti a gas e altri aspetti strutturali, con l’obbligo di verifiche e manutenzioni periodiche.

Estintori: cosa serve sapere

Gli estintori che si devono installare devono avere una capacità estinguente minima di 13A e una carica di almeno 6 kg o 6 litri. Il numero di estintori deve garantire che la distanza da coprire per raggiungere uno di questi dispositivi non superi i 30 metri. È essenziale che gli estintori vengano acquistati o noleggiati da fornitori certificati e controllati regolarmente da personale qualificato.

Rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio

Anche i rilevatori di gas combustibili e di monossido di carbonio devono rispondere a specifici criteri di sicurezza. In particolare, i rilevatori di monossido di carbonio devono rispettare la norma europea EN 50291-1:2010, che certifica la loro capacità di rilevare concentrazioni pericolose di gas. Tuttavia, sono esonerate dall’obbligo di installare tali dispositivi le unità immobiliari che non dispongono di impianti a gas e in cui non sussistono rischi di rilasci incontrollati di gas combustibili o di monossido di carbonio.

Installazione dei dispositivi di sicurezza

La corretta installazione dei rilevatori è essenziale per garantirne l’efficacia. I rilevatori di gas devono essere posizionati vicino agli apparecchi a gas, come fornelli o caldaie, mentre quelli di monossido di carbonio devono essere installati in ambienti con apparecchi a combustione. È importante che i dispositivi siano collocati lontano da finestre, porte o altre aperture che potrebbero influire sulla circolazione dell’aria, per evitare falsi allarmi o rilevazioni errate. L’altezza di installazione varia a seconda del tipo di rilevatore, ma solitamente i rilevatori di monossido di carbonio vengono posizionati all’altezza degli occhi di una persona seduta.

Manutenzione e segnalazione di allarme

I dispositivi di rilevazione devono essere collegati a una fonte di alimentazione continua o, se a batteria, devono essere monitorati affinché le batterie siano sempre cariche. Test periodici, come indicato dal produttore, sono fondamentali per garantire il corretto funzionamento degli apparecchi, mentre la manutenzione regolare e la sostituzione tempestiva sono elementi chiave per mantenere gli impianti efficienti. Ogni rilevatore deve disporre di un sistema di allarme sonoro e visivo, capace di avvisare rapidamente tutti gli occupanti dell’immobile in caso di pericolo.

E le altre strutture ricettive?

Questa normativa si applica esclusivamente alle locazioni brevi e turistiche. Se siete gestori di un B&B, affittacamere o altre strutture simili con meno di 25 posti letto, dovete fare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 9 aprile 1994, aggiornato da successivi decreti. Tuttavia, per essere sicuri di rispettare tutte le normative vigenti, è sempre consigliabile consultare le autorità comunali o regionali per avere indicazioni più precise.

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