Contratto di locazione turistica

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Il contratto di affitto turistico: definizione

Il contratto di affitto turistico è a tutti gli effetti un contratto di locazione che, tuttavia, ha un limite di durata nel tempo. Come da nome, infatti, l’obiettivo precipuo di tale negozio giuridico sta nella soddisfazione di esigenze con finalità turistiche ovvero necessità insorte durante un viaggio.

Volendo essere più precisi: il contratto di affitto turistico è un contratto per mezzo del quale il locatore si obbliga a concedere al conduttore-turista, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, un diritto personale di godimento su di un immobile per il fine di una vacanza, in cambio di un corrispettivo.

Disciplina

La disciplina della locazione turistica si rinviene nel codice civile (artt. 1571 e ss.) e nella legge sulla locazione di immobili urbani (L. n. 392/78), così come modificata dal codice del turismo (d.lgs. n. 79/2001). Il codice del turismo, all’art. 53, specifica che sono locazioni turistiche gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche in qualsiasi luogo ubicati.

Scopo

Lo scopo turistico deve sussistere al momento della conclusione del contratto stesso

Oggetto del contratto

Oggetto del contratto è il solo godimento dell’immobile a scopo turistico giacché sono esclusi dal contratto i c.d. servizi accessori – ovverosia quelli che identificano prestazioni del contratto di albergo -.

Forma e durata del contratto

A pena di nullità dello stesso, il contratto di locazione per uso turistico deve essere stipulato per iscritto, come si evince dal combinato disposto degli artt. 1 c. 4 e 13 c. 5 L. n. 431/98.

A scanso di equivoci e, quindi, per evitare l’erronea applicazione delle norme in materia di locazione abitativa primaria o transitoria, è necessario indicare espressamente nel contratto la finalità turistica per cui esso viene concordato.

In merito ai tempi, la legge non prevede un termine minimo di durata della locazione ad uso turistico, ma ne disciplina la durata massima. Si segnala, inoltre, che gli effetti del contratto cessano automaticamente alla scadenza, non necessitando in merito disdetta alcuna.

La durata di tale contratto  è variabile e, in base a questa, si operano diverse distinzioni tra:

locazione turistica lunga (cd. contratto casa vacanze). È necessaria l’apposizione di clausole tra cui quelle disciplinanti durata della locazione, importo del canone e modalità di riscossione – inclusa eventuale rivalutazione in pendenza di locazione – nonché il deposito cauzionale.

locazione turistica breve (cd. contratto brevi vacanze). Questa forma prevede pattuizioni inerenti, specificamente, il recesso, l’entità delle spese accessorie e, infine, l’uso e in quali termini di eventuali spazi accessori.

locazione turistica brevissima (cd. contratto weekend). Data la brevità della permanenza, in questo contratto si prevede la pattuizione forfettaria sui consumi per le utenze.

Tipologia di case e ubicazione delle stesse

Come già esposto all’inizio di questo articolo, lo scopo della la locazione per finalità turistiche si concreta nella soddisfazione di esigenze abitative turistiche temporanee, in periodi di “riposo”.

Tale finalità turistica deve essere ben evidente e risultare da contratto, dovendosi escludere qualsivoglia esigenza abitativa primaria; questo, tuttavia, non significa che l’abitazione locata debba trovarsi in una località turistica.

L’ubicazione della casa concessa è irrilevante ai fini di tale contratto, così come espressamente previsto per legge.

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