Il contratto di locazione turistica è pur sempre un contratto che segue una rigida disciplina giuridica nonché una prettamente fiscale.
Di seguito alcune norme relative a questa materia.
Dichiarazione dei redditi
Di recente, grazie al Decreto Legge 50/2017, è stato ormai reso chiaro e definitivo che i redditi derivanti dalla locazione di immobili per finalità transitorie o turistiche si assoggettano al regime agevolato della cedolare secca purché le parti del contratto siano soggetti privati e che l’immobile sia concesso in locazione ad uso abitativo.
L’aliquota
Alle locazioni per uso turistico in cedolare secca si applica un’aliquota del 21% e va calcolata sull’importo del canone complessivo.
Con la circolare n. 26/E/2011 l’Agenzia delle entrate ha confermato che l’opzione per la cedolare secca è ammessa anche in presenza di locazioni a uso turistico o di locazioni di singole stanze o porzioni dell’abitazione.
È obbligatorio assoggettare i redditi al regime della cedolare secca?
No. Come confermato dal DL 50/2017 e dall’Agenzia delle Entrate.
L’adesione rimane opzionale, a totale discrezione del contribuente. Ergo, questi potrà optare per il regime ordinario IRPEF. In questo caso, se i canoni di locazione subiscono da parte degli intermediari, in qualità di sostituti d’imposta ai sensi del DL 50/2017, la ritenuta del 21%, questa è da considerarsi a titolo d’acconto.
E chi non aderisce alla cedolare secca?
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se un soggetto non volesse aderire alla cedolare secca, allora dovrebbe riportare il reddito percepito ai fini Irpef nella dichiarazione dei redditi (beneficiando della deduzione del 5% del reddito a titolo forfettario).
Stando all’art. 25, c. 1 TUIR, i redditi percepiti saranno annoverati tra i “redditi fondiari” (articolo 25, comma 1, del TUIR).
Sublocazione
Il reddito derivante alla locazione turistica di un bene ricevuto in locazione, è pari alla differenza tra quanto incassato nell’anno solare in qualità di sublocatore e le spese specificatamente inerenti (articolo 71, comma 2, del TUIR). (Si annoverano tra le spese inerenti, ad esempio, il canone che il sublocatore deve al proprio locatore).
Il TUIR, all’art. 67, c. 1, lett. h stabilisce che i redditi percepiti dalla sublocazione si annoverano obbligatoriamente tra i “redditi diversi” che, stando al DL 50/2017, si assoggettano a propria volta a cedolare secca.
È necessario il rilascio di una ricevuta fiscale all’ospite?
No. La ricevuta fiscale si rilascia al momento del pagamento del canone di locazione solo laddove espressamente richiesta dall’ospite (ex art. 22, c. 6, DPR n. 633/72).
In caso di rilascio di ricevuta fiscale, si appone una marca da bollo dell’importo di euro 2,00 qualora l’importo percepito superi i 77,47 euro (Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e Legge n. 71 del 24 giugno 2013 di conversione del D.L. n. 43 del 2013 pubblicata sulla G.U. n. 147 del 25.06.2013).
Solo una è la marca da bollo da applicare, e va apposta sulla ricevuta originale, da consegnare alla controparte.
Sulla copia che resta al locatore è sufficiente annotare una dicitura molto semplice: “bollo apposto sull’originale”.
Quando emesse, le ricevute devono essere portate in sede di dichiarazione dei redditi insieme con gli estratti conto bancari.