Il Bonus vacanze è stato previsto dal c.d. “Decreto Rilancio” (art. 176 del DL n. 34 del 19 maggio 2020).
In “soldoni” offre un contributo economico, fino a 500 € spendibile in diverse strutture ricettive:
- alberghi
- campeggi
- vilaggi turistici
- agriturismi
- bed & breakfast in Italia
Può essere richiesto e speso dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.
Chi ne ha diritto?
Gli aventi diritto sono i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro.
Per calcolarlo è necessaria la dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.
L’importo del bonus sarà proporzionale alla grandezza del nucleo familiare:
- 500 euro per nucleo composto da tre o più persone
- 300 euro da due persone
- 150 euro da una persona.
Come ottenerlo
Un componente della famiglia deve essere in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE 3.0 (Carta d’Identita Elettonica) poiché la richiesta e la concessione avvengono soltanto in forma telematica.
Durante la richiesta, sarà necessario inserire le credenziali SPID e poi fornire l’Isee.
Per l’utente
Nessuna stampa, nessun dossier cartaceo: basterà uno smartphone (o un qualsiasi device) da mostrare al titolare della struttura, al momento del pagamento.
Per la struttura turistica ricettiva
Finché il cliente non riscuote il bonus, l’unica cosa da fare è far sapere che partecipi all’iniziativa!
Lo sconto applicabile al turista sarà rimborsato come credito d’imposta, utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione mediante il modello F24, ovvero cedibile anche a istituti di credito.
Le modalità applicative del “Bonus vacanze” sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate – pdf. Disponibile anche una guida – pdf d’uso e un sintetico vademecum – pdf.
Come si usa il bonus
È utilizzabile presso una struttura ricettiva italiana dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.
Inoltre, il bonus:
- può essere utilizzato da un solo membro, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto;
- può essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia tra quelle indicate;
- è fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore;
- il restante 20% si scarica come detrazione d’imposta, durante la dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del soggiorno (fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale).
Lo sconto applicato verrà rimborsato all’albergatore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile anche a istituti di credito.
Per maggiori informazioni, consulta il sito dell’Agenzia delle Entate qui.